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La sentenza n. 51457/2018 entra nel merito della bonifica amianto e relativo onere di iscrizione all’albo specialistico delle imprese competenti.

IL FATTO

Veniva condannato alla pena di € 3.000 di ammenda il Titolare dell’Impresa XXX per aver eseguito lavori di bonifica amianto consistenti nella rimozione del materiale presente presso un condominio di Firenze; la condanna si originava dalla contravvenzione degli articoli:

 

256 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

I lavori di demolizione o rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

 

262 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

RICORSO DEL TITOLARE

Il ricorso alla Suprema Corte si basa in primis sul fatto che l’impresa del Titolare condannato aveva eseguito solo lavori preparatori mentre la rimozione dell’amianto era stata eseguita da altra impresa. Il fatto che vi fosse una fattura in acconto emessa dall’impresa del condannato non poteva identificare con certezza che la stessa avesse alla fine effettuato la bonifica dell’amianto.

Anche se l’impresa oggetto della condanna non risultava iscritta nell’apposito albo per lo smaltimento, il titolare possedeva le necessarie competenze tecniche essendo stato socio di altra Impresa operante nell’ambito bonifiche e regolarmente iscritta all’albo. A dimostrazione di ciò “i lavori sono stati svolti correttamente, sicché sussisteva almeno la buona fede dell'imputato, non potendo la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma intendersi in modo solo formalistico” (cit.).

La difesa invoca altresì la non punibilità per la particolare tenuità del fatto per i motivi sopra indicati.

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DIRITTO

La Cassazione evidenzia come la ricostruzione della vicenda sia stata puntuale con evidenza delle prove cartacee relative ad una fattura di acconto avente come oggetto “lavori di rimozione e bonifica di copertura in eternit”; ù

 

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