La Cassazione sul tema dell'autonomia del preposto e datore di lavoro con la sentenza 48963/2017 (Sez. IV); la complessità dell’affidamento ed esecuzione di un’opera rispetto alla corretta informazione di tutti i soggetti coinvolti. La nomina di un preposto e le libertà gestionali rispetto alle operatività del cantiere, in conflitto con la costante ed opportuna informazione agli altri soggetti su cui gravano compiti (diversificati) di vigilanza.
IL FATTO
All’interno di un cantiere ove erano presenti l’impresa affidataria, impresa esecutrice e Ditta individuale a cui erano stati sub-appaltati alcuni lavori da quest’ultima, a seguito di un infortunio derivato dalla caduta dall’alto (altezza 3.00 mt.) da un tavolame sprovvisto di idonea protezione di un dipendente della Ditta Individuale sub-appaltatrice, venivano condannati dal Tribunale di Torino il coordinatore sicurezza, il datore di lavoro dell’impresa affidataria ed il suo preposto.
https://youtu.be/Nuxa001JsZE
Contestazioni al DdL
A quest’ultimo veniva contestata la mancata vigilanza sulle attività del preposto, la mancata verifica delle condizioni di sicurezza delle lavorazioni affidate all’impresa esecutrice (sub-appaltatore) e la non applicazione delle procedure indicate all’interno del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Contestazioni al CSE
Al coordinatore sicurezza (CSE) il mancato adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) rispetto all’evoluzione dei lavori ed alle necessarie modifiche per l’adeguamento dei livelli di sicurezza del cantiere, oltre alla violazione dell’art. 92 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
Contestazioni al Preposto
Al preposto, di aver omesso di segnalare la mancata osservanza degli obblighi di Legge al datore di lavoro dell’impresa esecutrice (sub-appaltatore), in violazione dell’art. 19 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 81/2008 e di non aver vigilato:
sull'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dal contratto di subappalto (in particolare, di non aver verificato - come stabilito dal Piano operativo di sicurezza della ditta esecutrice - che prima dell'esecuzione dei lavori in altezza si fosse accertata la predisposizione di tutte le protezioni per impedire cadute accidentali nel vuoto) (cit.).
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Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
Le condanne della Corte d'Appello
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