Il CSE può difendersi con il principio di alta vigilanza se ha avuto una prolungata assenza dal cantiere, non procedendo a verificare l’andamento dei lavori e gli eventuali necessari aggiornamenti documentali?. Cassazione e coordinatore sicurezza ancora a confronto sul caso di un infortunio avvenuto durante una fase di lavoro non conforme a quanto indicato nei documenti PSC e POS. Questo il tema della sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2017, n. 19970.
IL FATTO
Durante la prima fase di inizio dei lavori all’interno di un cantiere avveniva un grave infortunio ad un operatore (figlio del Titolare dell’Impresa Esecutrice) occorso a causa del ribaltamento del muletto all’interno di un fossato. Veniva condannato all’ammenda di € 2.000,00 dal Tribunale di Forlì il CSE (coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) ai sensi :
https://youtu.be/UwiQ7LPE41M
art. 91, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;
92, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 81/2008.
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
Il ricorso del coordinatore sicurezza alla Cassazione si è basato sui seguenti motivi di sintesi:
©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica