Cassazione-lavoro in quota
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Il ricorso di due Legali Rappresentanti rispetto alla condanna seguito di infortunio di un proprio lavoratore per una caduta in quota, consente di chiarire un luogo comune che può essere molto pericoloso in fase di valutazione dei rischi e relative misure di mitigazione. Come si procede al calcolo dell’altezza del lavoro rispetto al piano di calpestio? I piedi del lavoratore sono da considerarsi punto fermo per stabilire se l’operatività possa rientrare (o meno) come lavoro in quota? Analizziamo la Sentenza n. 32638/2017 Cassazione Penale Sez. IV.

Cassazione-lavoro in quota - IL FATTO

Durante lavorazioni occorrenti per la predisposizione di due fori su facciata a corredo di impianto di climatizzazione interno all’unità immobiliare, un operaio riportava un trauma cranico a seguito della caduta dalla scala telescopica su cui stava lavorando.

In applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 venivano condannati i due Legali Rappresentanti della Ditta dell’operaio infortunato, in concorso per “colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme poste a tutela degli infortuni sul lavoro” (cit.) per non aver messo a disposizione al lavoratore idonea attrezzatura di lavoro.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

Tra le motivazioni del ricorso proposto in Cassazione dai condannati, si pone di particolare interesse il secondo di questi, dove gli stessi asseriscono che il lavoratore stava operando con i propri piedi al di sotto dei 2,00 mt. di altezza e che quindi le operazioni svolte dallo stesso prima dell’infortunio non si dovrebbero inquadrare come lavori in quota, proponendo un’interpretazione diversa rispetto al D.Lgs. 81/2008 art. 105 e ss.

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Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

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Cassazione-lavoro in quota - DIRITTO

La Cassazione nel rigettare le motivazioni presentate dai Datori di Lavoro condannati, evidenzia come la valutazione della Corte d’Appello (in linea con la sentenza di Primo Grado) sia da ritenersi corretta nella considerazione che:

 

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