L’uso del casco di cantiere come DPI imprescindibile dall’operatività dei lavoratori in cantiere è al centro della sentenza n. 13096/2017 Sez. III della Cassazione. Un Datore di Lavoro poco accorto ed il suo ricorso che fa porre un accento giurisprudenziale su quella che spesso è considerata interpretazione o mero obbligo generato dal solo Documento Valutazione Rischi dell’impresa.
Durante i lavori di realizzazione di un centro direzionale, a seguito di visita in cantiere, gli Organi Ispettivi evidenziavano come tre operai dell’Impresa (poi sanzionata) erano sprovvisti di DPI (caschetto) e che l’unico presente e disponibile per i tre lavoratori era scaduto. Questo aveva generato la sanzione nei confronti dell’Amministratore Unico dell’Impresa coinvolta nell’accertamento, pari ad euro 1.800 di ammenda per il reato di cui:
art. 18, comma 1, lett. d) D.Lgs. 81/2008
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
art. 76 D.Lgs. 81/2008
Requisiti dei DPI
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