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L’inquadramento come committente del capo-condominio protempore e le responsabilità in merito all’infortunio mortale di un lavoratore dell’Impresa affidataria sono al centro della sentenza di Cassazione n. 5281/2017. La condanna in primo grado per omicidio colposo e l’assoluzione in Corte d’Appello vengono analizzate dalla Cassazione in ambito puramente giurisprudenziale, ma emergono dalla sentenza alcuni capisaldi legati ai compiti del committente ed all’affidamento dell’opera, sia esso anche senza sottoscrizione di specifico contratto.

Capo condominio-sicurezza cantiere - IL FATTO

Durante lavori di rifacimento della facciata di un condominio sito in Palermo, un dipendente dell’Impresa aggiudicataria dei lavori precipitava a terra dall’altezza del secondo/terzo piano durante la fase di discesa dal ponteggio; ne derivava la morte del lavoratore e la condanna in primo grado dell’imputato capo condomino dell’immobile identificato come committente dell’opera. La fase di lavoro in cui si è originato l’infortunio mortale era l’allestimento del ponteggio, ancora in corso d’opera e con struttura priva di adeguate protezioni e dispositivi contro la caduta dall’alto.

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In riforma della sentenza di primo grado la Corte di Appello aveva assolto il suddetto capo condomino (inquadrato come committente dei lavori) dall’accusa di omicidio colposo ed avverso a quest’ultima avevano proposto impugnazione le parti civili e il PM.

In base alle motivazioni evidenziate da questi ultimi l’impugnazione si basa principalmente sul fatto che la Corte di Appello aveva “ritenuto non provata la valida stipulazione di un accordo tra l'imputato e la ditta esecutrice dei lavori e, dunque, aveva ritenuto non provato che l'imputato avesse mai autorizzato la messa in opera del ponteggio dal quale, poi, sarebbe caduto l'operaio” in base alla serie di deposizioni e memorie fornite dai vari teste. Secondo le parti civili e il PM invece, il contratto era da ritenersi perfezionato, valutato anche il fatto che l’imputato si era recato “presso il suo studio di consulenza per la ripartizione delle spese rispetto alle tabelle millesimali, ottenendo dal medesimo studio di consulenza anche le ricevute di quietanza da rilasciare ai condomini”.

Il fulcro delle doglianze sia del PM che delle parti civili ricorrenti è che il giudice di appello ha riformato la decisione di condanna del giudice di primo grado, pervenendo ad una sentenza di assoluzione, senza un compiuto riesame del materiale probatorio vagliato dal primo giudice, e, in particolare, senza misurarsi con i numerosi punti specifici che avevano fondato il giudizio di colpevolezza su cui si era basata la motivazione del giudice di primo grado.

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Capo condominio-sicurezza cantiere - DIRITTO

La Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi presentati dalle parti civili e dal PM evidenziando come le argomentazioni non mettano in discussione:

  • il fatto che il capo condomino rivestisse la qualifica di committente al momento dell’infortunio;
  • la sussistenza del necessario nesso causale tra l'evento letale ed i ritenuti profili di colpa;
  • gli obblighi che gravavano sul capo condomino rispetto al suo ruolo di committente.

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