domande e risposte per la sicurezza nei luoghi di lavoro
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Dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte (Gruppo di Lavoro INFO-SICURI) segnaliamo la pubblicazione DOMANDE E RISPOSTE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (scaricabile nel download) con all’interno le risposte a quesiti inerenti:

  1. Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e smi – Titolo I;
  2. Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III;
  3. Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII;
  4. Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI.

Di seguito estrapoliamo alcuni degli interpelli più interessanti, costituenti casistiche “particolari” all’interno del mondo edile:

Come gestisco il POS nel caso di una società snc con due soci amministratori al 50%, che si occupano di progettazione e gestione del cantiere, nominati come impresa affidataria, che formano una ATI con l’impresa esecutrice delle opere? Ogni ditta dovrà avere il proprio POS? Anche la società in questione che non opera direttamente sul cantiere? Inoltre tale società dovrà comunque avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso, RLS, il proprio DVR?

I soci delle s.n.c. sono equiparati ai lavoratori, pertanto, la s.n.c. deve avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso e redigere il DVR, ecc. Inoltre, ai sensi dell’art. 96 comma 1, del D.lgs. 81/08, compete anche al datore di lavoro delle imprese affidatarie la redazione del POS.

Nei cantieri è sempre necessaria la presenza di un addetto antincendio e pronto soccorso, sia nel caso che operi un’unica impresa sia nell’ipotesi in cui nel cantiere operino più imprese?

Per assicurare un efficace intervento in caso di emergenza nel cantiere deve essere presente personale adeguatamente formato al ruolo di addetto antincendio e pronto soccorso. Eventuali indicazioni potranno essere oggetto di PSC o ricomprese nell’attività di coordinamento svolta dal datore di lavoro dell’impresa affidataria.

In una ATI tra lavoratori autonomi, si deve individuare il soggetto responsabile incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.lgs. 81/08?

Per quanto riguarda i compiti dell’art. 97, i soggetti obbligati sono il datore di lavoro e il dirigente. Pertanto, è necessario individuare il soggetto che all’interno dell’ATI ricopre il ruolo di datore di lavoro ed eventualmente chi svolge il ruolo di dirigente.

Con quali modalità più imprese utilizzatrici possono gestire delle attrezzature in comune?

La gestione comune dell’attrezzatura da parte di più imprese utilizzatrici deve essere definita dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto dal coordinatore per la sicurezza (art. 91).

Una pubblica amministrazione definisce un importo da destinare per lavori di manutenzione dei propri edifici e interventi di adeguamento di strutture e impianti, cioè opere di diverso tipo ed entità. Indice una gara di appalto per l’affidamento degli interventi ad una ditta in modo da avere un referente per l’esecuzione di tali opere manutentive. Ci saranno casi in cui le opere richiederanno la redazione di un PSC mentre altre, sia per entità sia per tipologia e rischi specifici, no. E’ bene precisare che, al momento, i lavori non sono noti, pur sapendo che si potrebbe avere bisogno di rifare una copertura, come di riparare un semplice wc. Di fronte ad una situazione poco definita, la PA in sede di contratto ritiene doveroso allegare e fare sottoscrivere anche il PSC. Al momento della sottoscrizione del contratto non è però ancora chiaro che tipo di opera si prevede di eseguire e quindi non ci sono elementi specifici su cui potere capire se necessario fare un PSC e che contenuti debba avere.

Se l’oggetto dell’appalto prevede, tra gli altri, lavori edili per i quali è prevedibile la presenza anche non contemporanea di più imprese devono essere nominati, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell’affidamento dei lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE). Il CSP, tra gli obblighi previsti a suo carico dall’ art. 91 del D.lgs. 81/08, ha quello della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). In assenza di alcuni elementi di conoscenza dei lavori in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici “contratto aperto”, il PSC dovrà essere definito sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e rinvierà ad un secondo momento, preventivo all’inizio dei lavori, la definizione degli aspetti operativi e organizzativi.

Quali documenti devono essere pretesi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa straniera incaricata di eseguire opere in un cantiere sul territorio nazionale?.

Per le imprese straniere extra comunitarie sono gli stessi previsti per le aziende italiane dall’Allegato XVII e dall’art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08. Circa la verifica della regolarità contributiva ci si può riferire all’interpello n. 6/09 del 6.2.2009 e al vademecum del Ministero del lavoro del novembre 2010 sul “distacco dei lavoratori nell’Unione Europea”. Per la documentazione tecnica specifica, ad esempio : – Pos, Pimus, Duvri, verifiche su attrezzature e impianti, ecc. – per rischi non considerati nella valutazione generale, e conseguente formazione specifica e sorveglianza sanitaria – ed in generale per aspetti non oggetto di norme nel paese d’origine, oppure non presenti fra le attività effettuate dall’impresa nel paese d’origine oppure ancora per rischi riferibili ad attività effettuate solamente in Italia va fatto riferimento alle norme italiane e quindi vanno redatti i documenti o le integrazioni necessarie. Circa la documentazione «tecnica» si ritiene che per gli aspetti generali in merito alla valutazione dei rischi, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria è possibile che le imprese comunitarie dispongano della documentazione redatta secondo le norme del loro paese (ovviamente tradotte in italiano).

In un cantiere di allestimento fieristico in cui il Committente non predispone alcun documento di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI) e non richiede alle ditte esecutrici i documenti o il Piano Operativo, si può ritenere idoneo il comportamento dell’impresa affidataria (avente uno o più sub-appaltatori) che comunque applica quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08?

L’impresa affidataria risponde dei propri obblighi e non delle eventuali responsabilità del committente, ma occorre tenere conto che la mancata predisposizione dei documenti di coordinamento da parte del committente può avere riflessi importanti sulla sicurezza delle imprese affidatarie e sub affidatarie. Pertanto, l’impresa affidataria deve esigere dal committente la predisposizione del PSC e/o del DUVRI nei casi in cui tali documenti sono obbligatori. E’ bene ricordare che le attività di allestimento fieristico sono considerate cantiere e quindi si applica il Titolo IV capo I del D.lgs. 81/08, se non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’articolo 6 comma 3 del Decreto Interministeriale 22.07.2014.

Quali tipi di sistemi di recupero di un infortunato o di una persona colpita da malore sono previsti per i ponteggi già realizzati e di conseguenza dichiarati agibili?

L’evacuazione dal ponteggio e da altri punti del cantiere, anche di persone infortunate o colpite da malore, deve essere definita nell’ambito del piano di emergenza, che deve indicare, caso per caso, le modalità e i mezzi concretamente applicabili alla situazione del cantiere (art. 45).

Nelle organizzazioni mediamente complesse il Datore di Lavoro delega (seguendo l’art. 16) le attività, tra cui i compiti dell’art. 97, al Delegato (normalmente il Direttore di Cantiere). In cantieri di una certa dimensione o quando si hanno più cantieri da seguire il Delegato si fa “aiutare” dal “preposto” per il controllo delle ditte terze art. 97: verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché il coordinamento degli interventi di cui agli art. 95-96. Il “preposto” nella ns. organizzazione esegue, oltre ai compiti disciplinati dagli art. 19-96, i controlli sulle ditte terze esecutrici “in nome e per conto ” del Delegato senza la formalizzazione scritta di tale incarico. È necessario formalizzare il ruolo di controllo da parte dei “preposti” sulle ditte terze (compito del DL da noi delegato al Dirigente con procura notarile)?

Gli obblighi di cui all’art. 97 sono posti a carico di datore di lavoro e del dirigente. Gli obblighi del Datore di lavoro possono essere trasferiti con delega (ed eventuale subdelega) a persona competente nelle forme dell’art. 16. Il soggetto delegato risponde nel suo ruolo di datore di lavoro delegato. Il preposto, ancorché menzionato nel comma 3 ter dell’art. 97, non è destinatario dell’obbligo specifico, ma può essere investito, nell’ambito aziendale, con semplice ordine di servizio, di compiti operativi a supporto dell’azione del dirigente e del datore di lavoro che rimangono responsabili dell’obbligo.

In un cantiere edile un’impresa può far lavorare delle persone con contratto di prestazione occasionale per lavori di manovalanza senza attestati di formazione?

Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione provinciale del lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria.

Chi ha regolarmente svolto un corso per addetti al montaggio/ smontaggio/trasformazione ponteggi, può essere esonerato alla formazione e addestramento per l’utilizzo dei DPI di III categoria contro le cadute dall’alto (Art. 77 c. 5 D.lgs. 81/08)?

Si ritiene che il corso per ponteggisti non esoneri il datore di lavoro dall’obbligo di far fare addestramento sull’uso dei DPI anticaduta. I soggetti sono diversi, le procedure, le attrezzature e le circostanze possono essere diverse. Ciononostante il datore di lavoro potrà considerare il possesso del requisito formativo quale elemento di base per definire il programma dell’addestramento.

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