Come procedere per poter considerare i parapetti ponteggio come dispositivi di protezione collettiva DPC al fine di mitigare il rischio per i lavoratori in quota e in caso di risposta affermativa quali parametri devono essere considerati? Di seguito la presentazione dello studio svolto da INAIL:
L’utilizzo di sistemi di protezione collettiva DPC in via preferenziale rispetto ai DPI per come misura per l’annullamento o la mitigazione del rischio è ormai sancito anche da una consolidata giurisprudenza; salvo un’adeguata valutazione dei rischi l’utilizzo di dispositivi di tipo collettivo consente un elevato standard di sicurezza e relativa diminuzione dei rischi per i lavoratori che effettuano lavori in quota.
La Circolare 29/2010 “Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota“ ha definitivamente chiarito la possibilità di utilizzare i ponteggi come DPC:
https://youtu.be/Zrzcak9YCJA
parapetti ponteggio - Quesito n. 3
È possibile l’impiego di ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?
parapetti ponteggio - Risposta
Premesso che l'articolo:
- 111 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.”;
- 115 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che“Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
https://www.safetyfactory.it/2022/10/safety-factory-challenge-al-via-la-prima-edizione-del-concorso-nazionale-sul-tema-hse-e-hr/
- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivi di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- imbracature."
- 122 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII”;
- 125 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 4, dispone testualmente che “L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato: dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato”;
- 133 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “I ponteggi di altezza superiore a 20 etri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
- calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
- disegno esecutivo;"
- 138 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 5, lettera a), dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla Sezione V del succitato decreto è ammessa deroga “alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato”;
- 148 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Prima di procedere alla esecuzione dei lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego”.
Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che
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