Analizziamo la sentenza della Cassazione n. 17682/2024 Sez. IV sul tema della caduta dall'alto in cantiere e sulle azioni di vigilanza e prevenzione del Committente, impresa affidataria e del Coordinatore.
La Corte di Appello di Bari nell’anno 2021 aveva condannato AA (quale legale rappresentante dell’impresa committente), BB (quale legale rappresentante dell’impresa appaltatrice) e CC (quale CSP-CSE) per la violazione degli artt. 93 comma 2, 96 comma 1 lettera g) e 92 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008 avendo cagionato lesioni personali con prognosi superiore a 40 giorni a DD, dipendente dell’impresa appaltatrice. L’infortunio si originava dalla caduta dall’alto conseguente alle operazioni di raccolta calcinacci in prossimità di una porta finestra priva di infisso e di sistema di protezione anticaduta.
L’operaio, che stava operando da solo, era infatti precipitato nel vuoto da un’altezza di 10 metri, sporgendosi durante le operazioni di rimozione del materiale di risulta. Per le lavorazioni in corso nello stabile, era stato smontato anticipatamente il ponteggio, rispetto al cronoprogramma, ed erano già stati rimossi gli infissi esistenti, in attesa dell’installazione dei nuovi infissi, salvo essere presente nella stanza in cui si è originato l’infortunio, una tapparella. Nella ricostruzione processuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, era stato evidenziato che l’operaio era caduto non da una terrazza prospiciente, come sostenuto dalla tesi difensiva, nel tentativo di scavalcare, ma proprio dalla stanza in questione.
AA e CC propongono come motivo “tecnico” del ricorso, il nesso causale tra l’infortunio del lavoratore e le condotte ad essi contestate, in primis per il fatto che con verbale della polizia giudiziaria redatto subito dopo l’infortunio, era stata cristallizzata la testimonianza dello stesso infortunato che dichiarava di essere precipitato dal balcone, così come un testimone aveva confermato il fatto secondo cui la tapparella posta sulla porta finestra da cui si è originato l’infortunio, fosse chiusa. Quest’ultimo fatto era confermato anche dalla testimonianza di uno dei lavoratori presenti che aveva asserito di aver sentito il rumore di una tapparella in fase di apertura/chiusura, poco prima dell’infortunio.
L’apertura della tapparella non era né necessaria né per lo smaltimento dei residui, né per l’illuminazione del vano interessato dalle opere di finitura, visto che era stata predisposta opportuna illuminazione artificiale.
©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica