Analizziamo la sentenza 36171/2019 Sez IV in cui la Cassazione affronta le dinamiche e le colpe a seguito di una caduta dall'alto di un lavoratore. Quel'è il perimetro entro cui le azioni di un lavoratore danno origine all'infortunio, rispetto ai doveri del DdL?.
Veniva confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila la condanna da parte del Tribunale di Teramo all’Amministratore delegato della Ditta XXX per il reato di cui all’art. 590 comma II e III.
La colpa era consistita nella violazione degli art. 148 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 per la mancata:
- previsione di misure che evitassero lo sfondamento della copertura oggetto dell’intervento;
- segnaletica di avvertimento sul pericolo caduta dall’alto;
- installazione di linee vita che garantissero agli operatori un transito e stazionamento in copertura mantenendo condizioni di sicurezza;
- informazione al personale sul rischio specifico di cadute dall’alto.
L'evento non poteva essere addebitato alla persona offesa, in quanto l'imputato, in virtù della propria posizione di garanzia, avrebbe dovuto accertare l'inosservanza di presidi antifortunistici, vigilando sulla sussistenza e sulla persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dai lavoratori il rispetto delle regole di cautela. L'adozione delle dovute precauzioni avrebbe neutralizzato il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cit.)
Al lavoratore infortunato veniva assegnato il compito di installare una canalina perimetrale alla copertura e durante il transito su uno dei lucernari, precipitava a terra da un’altezza di circa mt. 9.
Gli Organi Ispettivi constatavano in loco l’assenza di dispositivi di protezione, segnaletica, DPI che avrebbero potuto evitare l’infortunio.
Art. 18 D.Lgs. 81/2008
affidare ai lavoratori compiti adeguati alle loro capacità e competenze, di garantire l'adeguata informazione dei rischi, di fornire i necessari dispositivi di protezione e di vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza del lavoro e di uso dei dispositivi predetti
caduta dall’alto - RICORSO DEL DdL
L’Amministratore della Ditta proponeva ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:
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