La caduta dall'alto a seguito di un'errata protezione delle aperture in copertura è origine di un numero elevato di infortuni, spesso mortali. Analizziamo la sentenza n. 12673/2018 della Cassazione inerente infortunio originato dai lavori in quota. Il CSP-CSE si difende con motivazioni che evidenziano la necessità di operare in modo organico e soprattutto appuntando in forma scritta quanto ordinato, imponendo l’aggiornamento dei documenti di cantiere interessati.
IL FATTO
Durante i lavori di ristrutturazione di un importante palazzo storico in Firenze, che comprendevano anche opere in copertura, il dipendente della Società XX (che agiva in regime di sub-appalto) saliva in quota pur con mansioni di magazziniere e cadeva da un’apertura posta sul piano di calpestio della copertura occultata da un pannello di materiale isolante.
L’accesso alla copertura era stato richiesto dal direttore di cantiere (dipendente di altra Impresa) e non era la prima volta che avveniva, perché la procedura di lavoro prevedeva la stesura di teloni protettivi impermeabili sulla copertura in corso di manutenzione. L’operaio precipitato eseguiva questi lavori in quota coadiuvando lavoratori anche di altre Imprese; al momento della caduta la zona era interessata dalla stesura si pannelli di materiale isolante e quindi questo rendeva impossibile percepire direttamente il pericolo di un’apertura sul solaio, completamente nascosta alla vista.
CONSTATAZIONI POST INFORTUNIO
Al momento dell’infortunio, come rilevato dagli Organi Ispettivi intervenuti, tutte le aperture sulla copertura (lucernari) erano privi di infissi, coperti dai suddetti pannelli di materiale isolante ed erano stati posizionati anche i teloni impermeabili. Sull’apertura in copertura oggetto della caduta e dell’infortunio erano stati applicati al di sopra del pannello e del telo, delle assi di legno dopo l’infortunio e il Tecnico A.S.L. certificava come al di sotto del lucernario vi fosse un ponteggio posizionato però in modo disallineato rispetto all’apertura in copertura, forse a causa dello spostamento dell’opera provvisionale avvenuto da parte di operai di altra impresa per opere interne di muratura.
LE COLPE DEL CS SULLA PROTEZIONE DELLE APERTURE IN COPERTURA
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F.to Redazione Tecnica