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La sentenza della Cassazione riguarda il fatto occorso al lavoratore M.G., di un’impresa edile, che durante lavori di installazione di un condizionatore, posto su un ponte a cavalletto ma un’altezza inferiore ai mt. 2,00 da terra (cm. 107), cadeva dallo stesso procurandosi lesioni. In premessa va sottolineato come l’intera opera prevedeva la nomina del Coordinatore Sicurezza che, come indicato nella sentenza della Cassazione, aveva correttamente previsto all’interno del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) il rischio di caduta dall’impalcatura per la lavorazione in oggetto.

I soci amministratori dell’impresa edile per cui il lavoratore infortunato operava sono stati condannati in primo grado e successivamente dalla Corte di Appello di Catania (con pariale riforma causa prescrizione di uno dei reati contestati) per lesioni personali gravi per colpa consistita in imprudenza e violazione delle norme antinfortunistiche.

La condanna scaturiva dal fatto accertato in merito alla mancata verifica dell’idoneità dell’impalcatura su cui era andato ad operare il dipendente, avendo caratteristiche tecniche non rispondenti a quanto previsto dall’art. 139 D.Lgs. 81/2008:

Articolo 139 – Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell’Allegato XVIII.

Allegato XVIII

2.2.2. Ponti su cavalletti

2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.

2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.

2.2.2.3. La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

2.2.2.4. E’ fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

Nel dettaglio il piano di calpestio del ponte a cavalletto risultava avere una larghezza di cm. 49 con l’aggravante della mancanza di idonei DPI tra cui il casco.

Il ricorso dei soci amministratori si basava sui seguenti aspetti:

  1. Assenza violazione dettami su lavori in quota nella considerazione dell’altezza (cm. 107) dal piano di calpestio al piano di lavoro.
  2. La struttura non poteva essere assimilata a un ponte a cavalletto.

La sentenza della Cassazione pone l’accento sul punto 2 in merito al fatto che la doglianza…è del tutto generica, mentre per il punto 1 la doglianza è irrilevante visto il mancato rispetto di altra norma specificata all’interno del D.Lgs. 81/2008, rigettando il ricorso dei soci amministratori dell’impresa edile.

caduta dall’alto – CONCLUSIONI

In sintesi quindi, valutato il corretto comportamento che il Coordinatore Sicurezza ha tenuto in fase di progettazione inserendo il rischio di caduta dall’alto nella realizzazione della fase di lavoro che effettivamente ha portato all’infortunio, confermando ancora una volta indirettamente il compito di alta vigilanza e non vigilanza momento per momento in cantiere in fase di esecuzione, la Cassazione ha ribadito che se si effettuano opere in altezza anche al di sotto dei mt. 2,00 utilizzando ponti ed attrezzature simili, le stesse dovranno rispettare i dettami previsti dal T.U. D.Lgs. 81/2008 e gli operatori dovranno essere dotati degli opportuni DPI specifici per i rischi connessi alla lavorazione.

Fonte: Cassazione Penale, Sez. F, 28 ottobre 2016, n. 45514

 

      

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