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La sentenza della Cassazione riguarda il fatto occorso al lavoratore M.G., di un’impresa edile, che durante lavori di installazione di un condizionatore, posto su un ponte a cavalletto ma un’altezza inferiore ai mt. 2,00 da terra (cm. 107), cadeva dallo stesso procurandosi lesioni. In premessa va sottolineato come l’intera opera prevedeva la nomina del Coordinatore Sicurezza che, come indicato nella sentenza della Cassazione, aveva correttamente previsto all’interno del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) il rischio di caduta dall’impalcatura per la lavorazione in oggetto.

I soci amministratori dell’impresa edile per cui il lavoratore infortunato operava sono stati condannati in primo grado e successivamente dalla Corte di Appello di Catania (con pariale riforma causa prescrizione di uno dei reati contestati) per lesioni personali gravi per colpa consistita in imprudenza e violazione delle norme antinfortunistiche.

La condanna scaturiva dal fatto accertato in merito alla mancata verifica dell’idoneità dell’impalcatura su cui era andato ad operare il dipendente, avendo caratteristiche tecniche non rispondenti a quanto previsto dall’art. 139 D.Lgs. 81/2008:

 

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