bagni chimici di cantiere
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L’utilizzo di bagni chimici di cantiere è ormai ricorrente sia per la versatilità degli apparati, sia per la facilità manutentiva e di spostamento degli stessi. Premesso che l’allegato XIII punto 3.5 recita: in condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere sempre il medesimo allegato XIII punto 3 del D.Lgs. 81 del 2008 indica il numero minimo di  gabinetti a disposizione degli operatori:

 “… 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere”

Bagni chimi di di cantiere - requisiti minimi

Il numero minimo viene ripreso anche dalla norma UNI EN 16194 che fissa i requisiti e determina le distanze minime. Per quanto riguarda queste ultime la distanza tra il posto di lavoro ed i bagni non deve essere maggiore di mt. 100, ponendo l’obbligo di presenza dei bagni chimici almeno in numero di uno ogni due piani, nel caso di cantieristica con sviluppo in verticale.

 

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