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L’istituto dell’avvalimento è da sempre oggetto di chiarimenti e giurisprudenza, nella considerazione che va a impattare su quelle che sono gli incipit normativi in merito alla sicurezza nei cantieri e nello specifico rispetto all’idoneità tecnico professionale indicata nell’art. 89 comma 1 lettera l del d.Lgs. 81/2008, di cui deve farsi carico di verifica “il Committente” che nel caso di Appalto Pubblico è “Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione - Il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.

Art. 89 comma 1 lettera l

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”

https://youtu.be/vBmQjoE4fMQ

Allegato XVII

1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

Definizione di impresa affdiataria

Nell’art. 89, comma 1, lettera i) del Testo Unico per la Sicurezza, viene definito altresì che l’impresa affidataria come l' “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

https://youtu.be/42e8SVhdDHM

Avvalimento appalti pubblici tra "nuovo" Codice  e Sicurezza in cantiere

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