verifica formazione
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Il Committente o Responsabile dei Lavori fino a che punto si deve spingere nell'onere di verifica formazione Datore di Lavoro, dirigente e preposto unitamente a tutti gli altri requisiti di cui ai documenti forniti dal Datore di Lavoro?. Nell’obbligatorietà della verifica da parte del Committente (o Responsabile dei Lavori) dell’idoneità tecnico professionale così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 - art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, sulla scorta delle modalità stabilite dall’Allegato XVII del richiamato Decreto 81, Federcoordinatori ha avanzato uno specifico interpello.

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In quesito verte sulla modalità con cui il Committente (o Responsabile dei Lavori) si possa «assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008».  Al comma 3 ter del richiamato art. 97 del quesito “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria” si specifica la necessità del possesso di adeguata formazione da parte del Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.

 

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