In questo caso, la giurisprudenza, ad ogni livello, è abbastanza chiara: gli assoluti criteri distintivi tra appalto e lavoro subordinato si possono desumere chiaramente dal confronto trasparente tra l’art.1655 c.c e l’art. 2094 c.c: infatti, mentre con il contratto d’appalto si assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro, con il contratto di
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F.to Redazione Tecnica