Con l’approvazione dell’ultimo Accordo Stato-Regioni-Province Autonome dell’anno 2016 si è innescato un possibile equivoco sulla presenza o meno di un limine numerico per i partecipanti ad un singolo appuntamento formativo per l’aggiornamento continuativo dei Coordinatori Sicurezza. A tal fine la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, ha formulato
istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione del Ministero del Lavoro in merito a:
“quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”
Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce:
Punto 9.1 dell’ Accordo Stato-Regioni-Province Autonome
“l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”
Allegato V dell’ Accordo Stato-Regioni-Province Autonome
Con riferimento anche al punto 12.8 “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un
numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.
Il parere della Commissione
La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa.
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