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Con l'approvazione dell'ultimo Accordo Stato-Regioni-Province Autonome dell'anno 2016 si è innescato un possibile equivoco sulla presenza o meno di un limite massimo di presenze per i corsi relativamente ai partecipanti ad un singolo appuntamento formativo per l'aggiornamento continuativo dei Coordinatori Sicurezza. A tal fine la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione del Ministero del Lavoro in merito a:

“quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”

Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce:

Punto 9.1 dell’ Accordo Stato-Regioni-Province Autonome

“l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti"

 

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