CRUSCOTTO INFORTUNI
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In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il D.Lgs. n. 151/2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

CRUSCOTTO INFORTUNI

L’INAIL, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo utile ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale è possibile consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail. E’ possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite inserimento del codice fiscale e ottenere il relativo report.

Il cruscotto infortuni, disponibile a partire dal 24 dicembre 2015, è accessibile agli organi preposti all’attività di vigilanza nell’area dei servizi online del sito Inail con l’inserimento delle credenziali e prevede per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro per la ricerca dei dati infortunistici.

Nella sezione download è disponibile la CIRCOLARE INAIL 92/2015.

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