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La mantovana parasassi non deve considerarsi un accessorio alla corretta realizzazione del ponteggio secondo la normativa vigente ma una costituente fondamentale della struttura.

IL TESTO UNICO

La mantovana parasassi è definita all’interno del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 all’art 129 il cui comma 3 cita testualmente:

In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.

Appare chiaro quindi che il discrimine, comunemente utilizzato tra i professionisti che si affacciano al mondo della sicurezza in cantiere, (la realizzazione della mantovana parasassi solo nel caso di ponteggio su pubblica via mentre la stessa “non è necessaria” se la struttura viene realizzata all’interno di un’area privata) è assolutamente privo di fondamento sia normativo che pratico.

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F.to Redazione Tecnica