ORDIGNI BELLICI
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La problematica relativa al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante le operazioni di scavo all’interno dei cantieri è riferibile a molte parti del territorio nazionale e/o su punti di rete ferroviaria maggiormente colpiti durante la Guerra.

L’ultimo aggiornamento legislativo in materia è la Legge 178/2012 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” che va a integrare/modificare gli articolo 28-91-100-104 e gli allegati XI e XV del richiamato Decreto.

Sarà il Coordinatore per la Sicurezza che dovrà effettuare le valutazioni di merito e nel caso provvedere a richiesta diretta alla Committenza per la preliminare attività di verifica ed eventualmente bonifica che dovrà essere eseguita da Ditta Specializzata ai sensi del D.Lsg. 81/2008 art. 104 comma 4-bis e art. 91 comma 2-bis indicando altresì tipologia di intervento di bonifica e relativi costi della sicurezza.

La Legge indicava entro un periodo di mesi 6 la pubblicazione delle condizioni specifiche per l’accesso all’Albo delle Imprese specializzate in tale attività, ma attualmente non è stato ancora emanato alcun contenuto in materia.

Al Coordinatore Sicurezza il compito quindi di interfacciarsi con le Autorità militari competenti al fine di verificare in base alla localizzazione, estensione e tipologia di intervento, la necessità di eseguire una bonifica dell’area.

Riportiamo nel download il testo completo della Legge n. 178/2012 (precisiamo che il numero della Legge attualmente in vigore è 177 come da correzione effettuata con provvedimento in G.U. 145/2012) e il contenuto della Relazione Tecnica sviluppata dal Ten. Col. Venuti del Terzo Reggimento Genio Guastatori, con un’interessante carrellata sulla tipologia di ordigni che possono essere rinvenuti.

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F.to Redazione Tecnica