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Sul tema ITP e pericolosità dei lavori, analizziamo la sentenza n. 2332/2018 della Sezione IV della Corte di Cassazione, dove si affronta l’infortunio occorso ad un lavoratore originato da una caduta dall’alto tramite lucernario non calpestabile. Tra i vari argomenti trattati la Suprema Corte affronta anche la verifica dell’idoneità tecnico professionale sotto un aspetto più ampio rispetto al “semplice” obbligo normativo.

Cassazione e committente - IL FATTO

Durante le opere di impermeabilizzazione della copertura di proprietà di un’impresa, si verificava un incendio scaturito dalla combustione di un lucernario di plexxiglass originata dal cannello utilizzato dall’operatore; quest’ultimo indietreggiando cadeva nel vuoto tramite un ulteriore lucernario le cui caratteristiche non consentivano il passaggio pedonale al di sopra dello stesso.

https://youtu.be/uv36hZ-cgps

Veniva condannato per omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica l’Amministratore Delegato dell’azienda proprietaria dell’immobile che aveva commissionato le opere di impermeabilizzazione; per effettuare le lavorazioni era stata incaricata un’impresa individuale che successivamente aveva “sub-appaltato” l’intervento ad un'altra impresa sempre individuale (l’operatore deceduto a seguito della caduta dall’alto).

Come riconosciuto da altra sentenza, il titolare della prima impresa individuale era stato condannato per molteplici motivi tra cui “la mancata messa a disposizione dell'operaio (deceduto – n.d.r.), sostanzialmente subordinato, di presidi di sicurezza per il lavoro in quota, quali reti di protezione, soppalchi con tavole o linee-vita, e per non avere segnalato i lucernai non calpestabili” (cit.).

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F.to Redazione Tecnica