direttore lavori sicurezza cantiere
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Quali sono i limiti della responsabilità del direttore dei lavori anche in ambito di sicurezza cantiere e del mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza? L’infortunio mortale occorso durante opere di movimentazione di terreno al di sopra di un solaio effimero in testa ad un volume interrato viene analizzato dalla Cassazione con la Sentenza 43462/2017 (Sez. IV).

IL FATTO

Durante opere di movimentazione meccanica di terreno si generava la caduta del mezzo per lo sfondamento di un solaio effimero installato al di sopra di un volume interrato, realizzato con materiali di tipo inconsistente e totalmente scollegati; ne derivava la morte del lavoratore autonomo che stava guidando il mezzo per conto di un committente/datore di lavoro.

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Tralasciamo in questa analisi il ricorso presentato dal committente/datore di lavoro per esaminare la posizione del direttore dei lavori, anch’esso condannato.

Ricorso del DL

Quest’ultimo ricorre in Cassazione evidenziando come:

  • non avesse ricevuto alcuna delega in materia di sicurezza sul lavoro da parte del committente così come non avesse mai dato indicazioni specifiche sull’organizzazione del cantiere e le sue operatività;
  • non aveva ricevuto alcun incarico come responsabile dei lavori limitandosi ai compiti del direttore dei lavori tra cui quello di eseguire la “sorveglianza tecnica sull’esecuzione del progetto”;
  • nel caso di specie trattandosi di un opera abusiva ideata e realizzata dal committente, il professionista non poteva identificarsi come il progettista dell’opera;

https://youtu.be/UwiQ7LPE41M

  • era stata data indicazione di riempire il volume con terreno;
  • la scelta di non eseguire il riempimento e di mascherare il volume con un solaio effimero era da ricondursi all’autonomia del committente che interrompeva l’eventuale nesso causale;
  • non fosse informato in merito alla ripresa dei lavori (come dimostrato in sede dibattimentale) e che il suo ruolo di verifica, trattandosi di intervento per il ripristino dei luoghi richiesto anche dall’autorità giudiziaria, sarebbe avvenuto al termine dei lavori.
  • in ultima istanza non potesse essere consapevole delle intenzioni del committente.

Il condannato ricorrente evidenzia come in origine era stato citato a giudizio come responsabile dei lavori ma condannato per violazioni di legge inerenti la normativa urbanistica nella sua qualità di direttore dei lavori.

DIRITTO

 

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