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La marcatura CE può essere apposta dal fabbricante o dal suo mandatario ed attesta la conformità di un prodotto alla normativa comunitaria di armonizzazione. Non tutti i prodotti quindi necessitano di una marcatura CE, alcuni prodotti possono avere il marchio CE.

 La marcatura CE garantisce il libero movimento all’interno del mercato europeo dei prodotti che rispondono alle normative previste dalla legislazione UE (ad es. in fatto di sicurezza, di salute, di protezione ambientale) e rappresenta un indicatore chiave della conformità di un prodotto a tale legislazione.  

Può essere apposta anche dall’importatore o distributore che appone il proprio nome o marchio o modifica il prodotto. Con l’apposizione della marcatura CE il soggetto accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria . La marcatura CE è l’UNICA che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni normative.

I prodotti destinati ad essere utilizzati nelle coperture possono qualificarsi nella categoria generale della Direttiva Generale dei prodotti (DIRETTIVA 2001/96/CEE), nella Direttiva DPI (DIRETTIVA 89/686/CEE) o all’interno del Regolamento dei prodotti da Costruzione (305/2011/CE).

Nel primo caso non è possibile apporre alcun marchio CE mentre nella direttiva dei dispositivi di protezioni individuali, tutti rientranti in norme tecniche armonizzate che la UE ritiene garantire il livello di sicurezza corretto, devono obbligatoriamente riportare il Marchio CE secondo precisi dettami verificati e controllati da Enti terzi.

Per quei prodotti classificati come prodotti da costruzione il regolamento (305/2011/CE) è il regolamento che definisce le regole generali applicabili per la commercializzazione a livello europeo.

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui si aggiunge l’ultimo:

  • resistenza meccanica e stabilità;
  • sicurezza in caso di fuoco;
  • igiene, sicurezza e ambiente;
  • sicurezza in uso;
  • protezione contro il rumore;
  • risparmio energetico;
  • uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.

Per quelli sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA) o coperti da una norma armonizzata è possibile ed obbligatorio apporre il marchio CE mentre per quelli non coperti da una norma armonizzata, ovvero una norma tecnica riconosciuta dalla UE con i corretti requisiti di sicurezza non è possibile apporre alcun marchio CE.

Recentemente il Ministero del Lavoro d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti con la circolare 3/2015 ha chiarito la differenza tra i dispositivi di ancoraggio di protezione per le cadute dall’alto permanenti e quelli definibili come DPI.

Esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:

  1. quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale);
  2. quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili.

È opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano ‘rimovibili’, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto”

I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI. 

I dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento  n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Dispositivi anticaduta e marcatura CE – DEFINIZIONI

Messa a disposizione sul mercato

Fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito.

Immissione sul mercato

La prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.

Specificazione tecnica

Documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto deve soddisfare.

Norma armonizzata

Norma tecnica adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione, pubblicata sulla GUCE, la cui applicazione fa presumere la conformità del prodotto.

Valutazione di conformità

Processo che dimostra se le prescrizioni specifiche del prodotto sono rispettate o meno.

Dichiarazione CE di conformità

Dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del fabbricante che attesta il rispetto delle prescrizioni normative.

Dispositivi anticaduta e marcatura CE – OBBLIGHI DEI FABBRICANTI O PRODUTTORI

Possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, il fabbricante esegue o fa eseguire la procedura completa di valutazione della conformità del prodotto. Redige la dichiarazione CE di conformità ed appone la Marcatura CE. La documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità deve essere conservata dal fabbricante per il tempo stabilito dalla normativa di settore a far data dall’immissione del prodotto sul mercato. Il fabbricante accompagna il prodotto con istruzioni ed informazioni sulla sicurezza, redatti in lingua italiana. Il fabbricante indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia sia possibile, sull’imballaggio o in un documento accompagnatorio del prodotto stesso, il proprio nome, la sua denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo.

Dispositivi anticaduta e marcatura CE – OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI

Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi. Pertanto, prima dell’immissione, si assicurano che il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità, che abbia predisposto la documentazione tecnica e che il marchio di conformità prescritti siano stati apposti sul prodotto. Si assicurano altresì che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni ed informazioni sulla sicurezza redatti in lingua italiana. L’importatore indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento accompagnatorio del prodotto stesso, il proprio nome, la sua denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo. Se ritiene che un prodotto non sia conforme non lo immette sul mercato finché non è stata dichiarata la conformità. Se un prodotto presenta fattori di rischio informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Dispositivi anticaduta e marcatura CE – OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

Il distributore verifica che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.  Controlla inoltre che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto i propri dati identificativi sul prodotto, così da garantirne la tracciabilità. Se ritiene che un prodotto non sia conforme non lo immette sul mercato finché non è stata dichiarata la conformità. Se un prodotto presenta fattori di rischio informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

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