Impianto fotovoltaico-linee vita
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Sul tema dell’impianto fotovoltaico-linee vita in copertura, riportiamo alcuni interessanti quesiti relativi alla corretta applicazione della norma nazionale e della normativa Regione Toscana:

QUESITO

Ho una copertura con h max di caduta di 3.95 m e minima in gronda di 2.20 ma sulla falda ad est vi è la presenza di pannelli fotovoltaici per l’intera area. Tali pannelli impediscono il transito in maniera sicura su tutta la falda, e l’installazione di una linea vita consentirebbe la manutenzione di parte della prima fila (quella più alta) di pannelli in maniera sicura; mentre per l’installazione/manutenzione di quelli più bassi dovrebbero essere prese altre misure protettive tra cui il ponteggio perimetrale. In base a quanto scritto nell’art. 1 “…….consentire……..l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza” Posso prescrivere nel ETC e quindi anche nel Fascicolo dell’opera che le lavorazioni di manutenzione dei pannelli dovranno svolgersi solamente dopo aver montato apposito ponteggio metallico perimetrale?

RISPOSTA

Presupponendo che si tratti di un nuovo intervento impiantistico e tenendo conto delle caratteristiche del contesto descritto, in particolare delle esigue altezze, è necessario l’istallazione di un sistema anticaduta che preveda la lavorazione in trattenuta, ricordando inoltre che l’art. 7 comma 6 che “Negli interventi impiantistici comportanti l’installazione sulle coperture calpestabili di pannelli solari devono essere reperiti appositi spazi di dimensioni sufficienti a consentire l’installazione e l’uso di un sistema anticaduta garantendo la manutenzione in sicurezza della copertura e delle sue dotazioni. Tale disposizione non si applica nei casi di adozione di dispositivi di protezione collettiva permanenti.” La manutenzione della parte in gronda, vista la ridotta altezza, potrà essere effettuata con opera provvisionale senza sbarco in copertura.

QUESITO

Vorrei sapere se gli impianti fotovoltaici  realizzati ai sensi del decreto Legislativo 19 maggio 2015  la cui realizzazione non è subordinata ad atti di assenso e per i quali è prevista la presentazione di un modello unico rientrano comunque nelle disposizioni del Dpgr 75/R del 2013?

RISPOSTA

Secondo l’art. 2 comma 1 del DPGR 75/R 2013 “il regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1” Il caso in esame pertanto rientra a pieno titolo tra quelli in cui si applica il regolamento

QUESITO

Dovendo prevedere l’installazione di impianto fotovoltaico  a filo falda su copertura del tipo a capanna di un fabbricato di abitazione devo posizionare i pannelli ad una distanza ben definita sia dalla linea di colmo che dalla linea di gronda ? se si quale è questa distanza ? visto il parere della soprintendenza che riporto testualmente “per la successiva manutenzione della copertura siano individuate soluzioni alternative alla indicata linea vita, con la condivisione dei ganci sottotegola in acciaio corten, ma nella considerazione di poter operare in deroga alla normativa vigente di riferimento.

RISPOSTA

Se il quesito relativo alle distanze riguarda gli spazi liberi necessari a consentire il passaggio di un operatore addetto alla manutenzione, si può far riferimento all’art. 130 del D.lgs 81/2008 secondo cui le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento”. (Omissis) Visto il parere della sovrintendenza che disciplina le norme di tutela è ammesso il ricorso a punti di ancoraggio puntuali.

In questo caso si fa riferimento all’art. 10 comma 4 del DPGR 75/R 2013: “L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento.

Fonte: Regione Toscana; D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro

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