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La consegna DPI lavoratori rappresenta un obbligo di legge per il Datore di Lavoro, unitamente all’adeguata formazione del Lavoratore e coinvolge indirettamente anche il Professionista chiamato a svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza, sia in fase progettuale che esecutiva dei lavori. La verifica della presenza del report di avvenuta consegna DPI dal Datore di Lavoro ai Lavoratori non è sufficiente a considerare un Piano Operativo di Sicurezza idoneo e conforme secondo i requisiti stabiliti dalla Normativa relativamente alle verifiche per i DPI.

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Si può occorrere in situazioni dove all’interno del POS vengono individuati nell’analisi delle lavorazioni DPI che non trovano riscontro tra quelli forniti al singolo lavoratore, così come può verificarsi che all’interno delle fasi di lavoro non siano stati considerati i DPI obbligatori per Legge rispetto all’operatività ed ai rischi della lavorazione.

Oltre all’indicazione della fornitura del DPI nel modello di consegna il Datore di Lavoro deve fornire apposita formazione e quindi si può ritenere adempiuta la verifica solo quando:

  • siano effettivamente presenti i report di consegna DPI ai Lavoratori (vedi allegato);
  • i lavoratori siano stati adeguatamente formati come da normativa specifica;
  • vi sia linearità tra i DPI indicati nella valutazione delle singole lavorazioni e quelli effettivamente in consegna ai Lavoratori.

NON SONO DPI

Per definire meglio i D.P.I. e le categorie che li contraddistinguono, partiamo prima da tutte le casistiche che ai sensi dell’art. 74 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, non costituiscono DPI:

  1. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  2. attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  3. le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  4. attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
  5. i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
  6. i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
  7. gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Quanto elencato sopra non costituisce DP. e cioè non rientra nella definizione di “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” così come definito dall’art. 74 del medesimo D.Lgs.

 

La definizione delle diverse categorie dei DPI ha origine con due direttive europee:

• direttiva europea 89/656 del 30/11/1989 recepita mediante il D.L. 626/1994 (uso dei D.P.I.);

• direttiva europea 89/686 del 29/12/1989 recepita mediante il D.L. 475/1992, (progettazione D.P.I.).

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F.to Redazione Tecnica