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La Cassazione nella sentenza Sez. 4, 08 giugno 2015, n. 24460 affronta il tema del comportamento abnorme del lavoratore infortunatosi all’interno di un cantiere stradale. La Suprema Corte rimarca l’estrema rarità delle ipotesi in cui possa configurarsi  l’interruzione del nesso di casualità tra l’evento lesivo e la violazione degli obblighi previsti dalla normativa infortunistica in capo ai soggetti individuati quali titolari di posizioni di garanzia.

RISCHIO INVESTIMENTO E COMPORTAMENTO ABNORME

Il comportamento abnorme del lavoratore costituisce circostanza esimente della responsabilità dei garanti individuati dalla normativa antinfortunistica (nel caso di specie datore di lavoro e coordinatore per la sicurezza) unicamente nel caso in cui sia provato che l’abnormità del comportamento, caratterizzata da un livello di imprevedibilità e stranezza tale da non poter essere controllato, sia stata la causa dell’evento mortale o lesivo.

https://youtu.be/YSaqgZXVMvg

Nello specifico la Suprema Corte, a seguito di ricorso avanzato dai datori di lavoro della ditta appaltatrice e subappaltatrice e dal coordinatore sicurezza che si erano visti condannare dalla Corte di Appello di Torino, si è trovata ad esaminare il caso qui di seguito descritto.

RISCHIO INVESTIMENTO DELL'OPERAIO

 

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