Sostanze cancerogene e mutagene
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Scopriamo la definizione e classificazione delle Sostanze cancerogene e mutagene; si definiscono mutageni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare alterazioni genetiche.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce le sostanze in questione nell’art. 234:

Agente cancerogeno

  1. sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 e 2 stabiliti ai sensi del DLgs 52/1997 e successive modificazioni;
  2. preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi di classificazione nelle categorie cancerogene 1 e 2 stabiliti in base ai D.Lgs. 52/1997 e 65/2003 e successive modificazioni;
  3. sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII.

Agente mutageno

  1. sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 e 2 stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/1997 e successive modificazioni;
  2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi di classificazione nelle categorie mutagene 1 e 2 stabiliti in base ai D.Lgs. 52/1997 e 65/2003 e successive modificazioni.

Esistono diverse classificazioni delle sostanze cancerogene e mutagene, formulate da Enti che, a livello internazionale, si occupano di identificare e classificare i rischi di cancerogenicità. Di seguito si riportano i principali:

  • Commissione dell’Unione Europea (UE)
  • International Agency for Research on Cancer (IARC), che pubblica le “Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans”
  • US National Toxicology Program (NTP), che pubblica con cadenza biennale il “Report on Carcinogens”
  • American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) che pubblica in particolare i limiti di soglia (TLV= threshold limit value) per le sostanze tossiche tra cui anche i cancerogeni
  • US Environmental Protection Agency (EPA), che sviluppa valutazioni del rischio cancerogeno e mutageno a livello nazionale
  • Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN), che individua periodicamente delle sostanze che, pur non classificate come cancerogene e/o mutagene dall’Unione Europea, rispondono a tali criteri classificativi e fornisce, a richiesta, consulenza ai Ministeri del Lavoro e della Salute, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

Il sistema di classificazione recepito dalla normativa nazionale è quello dell’Unione Europea (Direttiva 93/21/CE) che classifica le sostanze cancerogene e quelle mutagene in 3 categorie:

Sostanze cancerogene

Categoria 1

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo

Categoria 3

Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni

Sostanze mutagene

Categoria 1

Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutageni sull’uomo

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l’uomo

Categoria 3

Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti mutageni

Tale classificazione è in corso di modifica a seguito dell’emanazione del regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), come di seguito riportato:

Sostanze cancerogene

 Categoria 1A e 1B

 Sostanze cancerogene per l’uomo accertate o presunte

 Categoria 2

Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo

Sostanze mutagene

Categoria 1A e 1B

Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie o da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane

Categoria 2

Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane

La classificazione di una sostanza o di un preparato è riportata nell’etichetta e nella scheda di sicurezza.

DVR

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del D.Lgs. 81/2008):

  • eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno;
  • utilizzare un sistema chiuso;
  • ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (allegato XLIII del D. Lgs. 81/2008).

Quando si effettua la valutazione?

PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI.

Come si effettua la valutazione?

Occorre considerare e stimare:

  • le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza;
  • quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione;
  • le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea.

Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio DEVE essere molto attenta ed approfondita!. I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Cosa si riporta nel DVR?

Nel DVR devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

  • elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti, utilizzati, o presenti come impurità o sottoprodotti;
  • numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti;
  • stima dell’esposizione dei suddetti lavoratori;
  • misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

(fonte INAIL)

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