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Tra i vari modi di garantire l’accesso e transito alla copertura con percorsi protetti, le andatoie e passerelle sono opere provvisionali per il transito in sicurezza di personale e materiale che vengono realizzati sovente a livello temporaneo durante lo sviluppo del cantiere. Queste possono essere previste all’interno dell’eventuale DVR o del PSC nel caso in cui sia nominato il coordinatore sicurezza, ma le figure coinvolte (Datore di Lavoro e/o C.S.) devono aver contezza preliminare della resistenza del piano di appoggio su cui vengono installate e di quali sono le caratteristiche minime di queste opere provvisionali.

Come si esprime la Cassazione

Vista la recente giurisprudenza in materia da parte della Cassazione, non possiamo indicare che le caratteristiche minime che andremo a richiamare per le andatoie e passerelle temporanee abbiano validità solo dove queste siano installate ad un’altezza di mt. 2:

  • parapetti robusti su tutti i lati verso il vuoto (art. 126 D.Lgs. 81/2008);
  • tavola fermapiede;
  • inclinazione non superiore al 50%.

https://youtu.be/bQmJwJWMkFg

Per principio prudenziale e valutate le sentenze richiamate, riteniamo che queste caratteristiche per andatoie e passerelle temporanee possano essere applicate SEMPRE, a prescindere dall’altezza di transito rispetto al suolo. Per l’installazione temporanea si dovrà:

 

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