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La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha dato risposta al quesito presentato dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in merito “alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex art. 2 comma 1 lettera e)”.

INQUADRAMENTO DEL PREPOSTO NEL TESTO UNICO

Il D.Lgs. 81/2008 definisce il PREPOSTO come persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa(art. 2 comma 1 lettera e) e che l’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 descrive gli obblighi del preposto, all’art. 136 comma 6 viene stabilito che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Da questa premessa si evince come è il datore di lavoro che sceglie se individuare o meno la figura del preposto in base a caratteristiche organizzative e strutturali della propria azienda o comunque quando non può personalmente sovraintendere all’attività lavorativa.

Il Testo integrale dell’Interpello ANCE e relativa risposta della Commissione Interpelli del ministero del lavoro è scaricabile nel download.

Esistono alcuni casi, come l’attività lavorativa inerente i ponteggi, in cui il legislatore chiede espressamente che le opere avvengano sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato rispetto ai lavoratori che effettuano tale lavorazione (il ruolo può essere svolto anche dal datore di lavoro purché in possesso di adeguata formazione).

 CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

Quindi il preposto addetto al controllo delle fasi operative del ponteggio (montaggio, smontaggio, trasformazione)  deve possedere la formazione:

  • Corsi di cui all’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008;
  • Corso di formazione/aggiornamento previsto dall’art. 37, comma 7 del d.Lgs. 81/2008.

In ultimo, in risposta all’interpello, la Commissione evidenzia che il D.Lgs. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche per altre attività ritenute pericolose (es. lavori di demolizione – art. 151) ma che in questi casi non è prevista formazione aggiuntiva dei soggetti rispetto a quanto previsto nell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008.

Il Testo integrale dell’Interpello e relativa risposta della Commissione Interpelli del ministero del lavoro è scaricabile nel download.

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F.to Redazione Tecnica