lucernario in copertura
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La presenza o la previsione di un lucernario in copertura rappresenta un punto specifico di rischio rispetto all’operatività dei lavoratori in quota. Proponiamo di seguito una serie di quesiti relativi ad interventi di manutenzione/realizzazione di lucernari ed il collegamento con le normative locali in materia di sicurezza lavori in copertura tramite installazione di sistemi anticaduta e linee vita. I quesiti e relative risposte, pur trattando l’ambito regionale toscano, sono comunque di utilità anche per il resto della penisola.

INSTALLAZIONE DI POZZI LUCE E SISTEMI ANTICADUTA

L’installazione sulla copertura di due pozzi di luce (lucernari) del diametro di cm 30 cadauno e la posa di due tegole speciali di aerazione comporta l’installazione di sistemi anticaduta?

E’ solo nella porzione di copertura oggetto dell’intervento che deve essere garantita la raggiungibilità a fini manutentivi. Se il suo intervento consiste unicamente nella solo realizzazione del lucernario è solo questa porzione di copertura che deve essere oggetto delle soluzioni in grado di consentirne la manutenzione successiva.

Se può giustificare che la manutenzione del lucernario in copertura può essere eseguita dal basso senza esporre il lavoratore alla caduta è sufficiente nell’ ETC descrivere le procedure per la sua raggiungibilità senza dover realizzare dotazioni anticaduta fisse o permanenti.

Ovviamente durante la realizzazione dei lavori, presentandosi il rischio di caduta, gli operatori dovranno ricorrere a dispositivi in grado di garantirne la loro sicurezza.

Dovendo istallare un lucernario su una copertura priva di dispositivi di sicurezza per le cadute dall’alto, vorrei sapere se è sufficiente prevedere solamente dei dispositivi di sicurezza limitatamente alla manutenzione che dovrò effettuare nel tempo al detto lucernario; o se invece dovrò prevedere opere di sicurezza per l’intera copertura

E’ sulla porzione di copertura oggetto dell’intervento che si applica il DPGR 75r/2013 pertanto se l’intervento riguarda unicamente la messa in opera di un nuovo lucernario in una copertura è almeno a questa porzione di copertura che è necessario individuare delle soluzioni che consentano il suo raggiungimento e la sua successiva manutenzione secondo le indicazioni riportate nel regolamento DPGR 75r/2013.

POSA IN OPERA LUCERNARIO IN COPERTURA CON LAVORAZIONI DALL’INTERNO

Vorrei porvi la seguente problematica un cliente deve aprire un lucernario sulla copertura (con struttura portante in laterizio) l’apertura non va incidere sulla struttura portante vengono tolte semplicemente due elementi di laterizio, tutta l’operazione viene svolta dall’interno del fabbricato non viene fatto nessun altro intervento. La copertura a capanna si trova a circa 8.30 dal piano di campagna; in forza delle disposizioni del DPGR 75/R/2013 e delle caratteristiche della copertura e dell’opera da realizzare posso non installare in copertura misure preventive e protettive fisse e permanenti?

Premesso che il tipo di intervento è configurabile come manutenzione straordinaria e pertanto ricade nel campo di applicazione del Dpgr 75R/2013, se la manutenzione del lucernario può essere svolta dall’interno non è necessaria la predisposizione di misure protettive fisse o permanenti. Si ricorda comunque che deve essere redatto un ETC.

QUESITO 3

Un condominio ha intenzione di impermeabilizzare la copertura e tale intervento, rientrante nella manutenzione ordinaria, non prevede l’installazione di linee vita; nell’occasione però un condomino, avente l’abitazione all’ultimo piano, vorrebbe realizzare un lucernario eseguendo le pratiche amministrative a suo nome e carico.

Mi chiedo pertanto se anche in questo caso sussista l’obbligo di installazione delle linee vita per la realizzazione di uno, o forse due, lucernari di superficie complessiva 1 mq rispetto ad una copertura di circa 200 mq, stante il fatto che le linee vita sono una spesa condominiale che il condominio potrebbe non volersi assumere, visto che tale obbligo nascerebbe dall’esigenza di un singolo condomino, e riterrei ingiusto dover accollarla solo a quest’ultimo che quindi, di fatto, si vedrebbe privato del diritto di aprire un lucernario in casa sua a meno che non si sobbarchi di enormi spese.

In generale si pensi all’ipotesi di condomini molto piùgrandi con coperture più estese, i proprietari dell’ultimo piano non potranno mai aprire un lucernario? Posso capire per un edificio non condominiale tipo una villa privata, ma per un condominio mi risulta più difficile. Cordiali saluti.

Il presente servizio non si occupa di indicare quali siano le condizioni di utilizzo degli apprestamenti nè a chi competano i costi per realizzarli ma di dare indicazioni sulla corretta applicazione delle norme. Il DPGR 75/R “si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti” e salvo i casi elencati nell’art. 2 comma 3 devono essere individuate le soluzioni per consentire il percorso d’accesso, l’accesso e il transito in copertura oggetto di intervento. Gli interventi obbligatori in copertura riguardano solo  la porzione di copertura oggetto dell’intervento che nel suo caso è l’area di copertura necessaria alla realizzazione del lucernario. Non risulta quindi obbligatorio rendere la copertura raggiungibile ma solo individuare quelle misure che consentano, nell’area del lucernario, l’applicazione del DPGR 75/R per i successivi interventi di manutenzione sul lucernario.

 

fonte:  Regione Toscana  Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

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