:: di

La competente Commissione del Ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello presentato dalla Confartigianato relativamente alla corretta interpretazione del contratto di lavoro intermittente previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2015; nello specifico l’interpello chiede se sia possibile l’assunzione con contratto di lavoro intermittente di figure operative quali autisti, asfaltisti, manovali e muratori, che vanno a svolgere il proprio lavoro in modo discontinuo durante appati legati alla manutenzione stradale straordinaria.

La Commissione in risposta all’interpello, così come da parere acquisito anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ricorda come sia specificato all’interno del richiamato articolo che:

 è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

DM 23.10.2004 & REGIO DECRETO 26657/1923

Quindi l’art. 13 del D.Lgs. 81/2015 demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze operative (organizzative e produttive) in base alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente; in mancanza di queste ultime, si deve far riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.10.2004 e alla tabella in allegato al Regio Decreto 26657/1923.

Nel quesito presentato, mancando per il settore e per i lavori di manutenzione stradale straordinaria, uno specifico richiamo nella contrattazione collettiva, la Commissione ritiene che possa essere fatto riferimento alle attività indicate al n. 32 della tabella del Regio Decreto, a prescindere dall’ordinarietà o straordinarietà delle lavorazioni stradali.

Resta ferma, in ogni caso, la legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi, atteso che l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con soggetti “con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

Fonte:

Ministero del Lavoro interpello 01/2017 (il testo integrale è disponibile nell’area download dell’articolo)

 

©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica