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I lavoratori autonomi e le anomale forme di raggruppamento temporaneo in cantiere rappresentano spesso un problema. E’ lecito affidare l’ampliamento di un edificio, la ristrutturazione di un tetto, la costruzione di una villetta ad un lavoratore autonomo che esegue le stesse lavorazioni congiuntamente ad altri lavoratori autonomi?.

NON E’ LECITO perché:

https://youtu.be/q5-_eaUoQZ8

  •  l’art. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/2008 definisce il lavoratore autonomo come “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
  • I lavoratori autonomi chiamati per aiutare alla realizzazione dell’opera risulterebbero di fatto subordinati al lavoratore autonomo a cui è stata affidata inizialmente l’esecuzione dell’opera, che assumerebbe il ruolo di datore di lavoro per il principio di effettività di cui all’art. 299 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto non sarebbe rispettata la definizione di idoneità tecnico professionale (art. 89 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/2008) ovvero:

possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine ed attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera

in quanto il lavoratore autonomo a cui sono affidati inizialmente i lavori non la possiede.

 

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