Carrelli semoventi a braccio telescopico
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Da INAIL Dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) – AUTORI Sara Anastasi e Luigi Monica, un vademecum relativamente ai carrelli semoventi a braccio telescopico, con all’interno in sintesi:

  • il campo di applicazione con riferimenti normativi e loro cronologia temporale;
  • la modulistica necessaria per la messa in servizio e la richiesta di prima verifica periodica ed altra documentazione a corredo.

D.M. 11 aprile 2011

Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente, perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola;
  • richiedere, dopo al massimo 10 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura (poiché l’allegato VII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prescrive una periodicità annuale delle verifiche), la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente.

Poiché i carrelli semoventi a braccio telescopico non rientravano in precedenti regimi di verifica, l’articolo 5.1.2 dell’allegato I al D.M. 11 aprile 2011 prescrive che, qualora tali attrezzature alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultassero già messe in servizio, la richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio.

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