Distacco transnazionale lavoratori
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L’Italia dà attuazione alla Direttiva Enforcement (2014/67/UE) sul distacco transnazionale lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente con il D.M. 10 agosto 2016. Scopo della normativa è contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati con riferimento all’impiego, alla remunerazione e alle altre condizioni di lavoro.

Dal 26 dicembre 2016 è obbligatorio inviare la comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere. A questo adempimento sono soggette le aziende stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

La normativa inerente il distacco

Il D.M. 10 agosto 2016 e la Circolare  3/2016 stabiliscono le modalità operative con cui la comunicazione deve essere trasmessa, fornendo maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi e le modalità provvisorie previste per il cabotaggio nel settore dei trasporti.

trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco. Ogni successiva variazione dovrà avvenire tramite la medesima procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.

UNI_DISTACCO_UE

Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, compilato e trasmesso, conterrà le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario, oltre che alla durata e sede del distacco.

Per quanto concerne il settore trasporto, la circolare chiarisce che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.

WWW.DISTACCOUE.LAVORO.GOV.IT

La Circolare 3/2016 e l’Allegato a quest’ultima sono disponibili nell’area download dell’articolo.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

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