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L’adozione e l’uso di cinture di sicurezza non può sostituire l’obbligo del datore di lavoro di apprestare, quando possibile, le opere provvisionali necessarie come impalcature e ponteggi per il caso di lavorazioni eseguite ad altezze superiori a 2 metri, eccetto nei casi in cui sia oggettivamente impossibile l’adozione di dette misure di protezione collettive.

Questo, in sintesi, quanto ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza in epigrafe in occasione dell’esame del ricorso di un datore di lavoro di un’impresa committente l’installazione di due ascensori nei vani scala di un cantiere.

RICORSO DEL DdL

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F.to Redazione Tecnica