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Il Primo Soccorso è regolato dall’art. 45 del D.Lgs. 81 del 2008 e dal Decreto Ministeriale n. 388 del 2003; il Testo Unico individua come soggetto cardine il datore di lavoro che "tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati".

Il Decreto Ministeriale n. 388 del 2003 classifica in tre gruppi le Aziende in base: alla tipologia di attività svolta, ai fattori di rischio e al numero di lavoratori occupati.

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GRUPPO A

A I

Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

A II

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

A III

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

GRUPPO B

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

GRUPPO C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

I Datori di Lavoro delle Imprese rientranti nel Gruppo A e B devono garantire un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e “cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata…. della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti”. La Cassetta di pronto soccorso potrà essere integrata in base ai rischi presenti nel luogo di lavoro e su indicazione del medico competente e dovrà contenere come apprestamenti minimi:

https://youtu.be/Zrzcak9YCJA

 

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